Art. 1 · Modifica del regolamento delegato (UE) 2017/117

Art. 1

Modifica del regolamento delegato (UE) 2017/117

In vigore dal 2 mar 2017
Modifica del regolamento delegato (UE) 2017/117 Il regolamento delegato (UE) 2017/117 è così modificato: 1) all', la lettera c) è soppressa; 2) l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Riesame 1.   Entro il 30 giugno 2017 la Danimarca, la Germania e la Svezia valutano l'attuazione delle misure di cui agli articoli 3 e 4 nelle zone da 1 a 7 quali definite nell'allegato. 2.   Entro il 31 luglio 2017 la Danimarca, la Germania e la Svezia presentano alla Commissione una relazione di sintesi riguardante la valutazione di cui al paragrafo 1. 3.   Entro il 31 ottobre 2018 la Danimarca, la Svezia, la Germania e la Polonia valutano l'attuazione delle misure di cui agli articoli 3 e 4 nelle zone 8, 9 e 10 quali definite nell'allegato. 4.   Entro il 30 novembre 2018 la Danimarca, la Svezia, la Germania e la Polonia presentano alla Commissione una relazione di sintesi riguardante la valutazione di cui al paragrafo 3.»; 3) l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2017:1181:oj#art-1