Art. 3
Misure transitorie
In vigore dal 15 feb 2017
Misure transitorie
1. In deroga all', secondo comma, gli Stati membri possono decidere di applicare alle domande di aiuto relative all'anno civile 2017 alcune o tutte le modifiche apportate dall', punti 3), 4) e 8) e, di conseguenza, la modifica di cui all' in riferimento agli elementi standard delle aree di interesse ecologico.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e informano gli agricoltori della decisione di cui al paragrafo 1 e delle modifiche conseguenti in ordine alle comunicazioni effettuate a norma dell'articolo 65, paragrafi da 1 a 4, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
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