Art. 1

Modifica del regolamento delegato (UE) n. 639/2014

In vigore dal 15 feb 2017
Modifica del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 Il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 è modificato come segue: 1) l'articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Canapa 1.   Ai fini dell'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, l'ammissibilità delle superfici investite a canapa è subordinata all'utilizzo di sementi delle varietà elencate nel «catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole» al 15 marzo dell'anno per il quale è concesso il pagamento, pubblicate a norma dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio (*1). Le sementi sono certificate a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio (*2). 2.   Gli Stati membri istituiscono il sistema per determinare il tenore di Δ9-tetraidrocannabinolo (di seguito: «tenore di THC») delle varietà di canapa che consente loro di applicare il metodo stabilito nell'allegato III. 3.   L'autorità competente dello Stato membro conserva i dati relativi al tenore di THC. Tali dati comprendono, per ogni varietà, almeno il tenore di THC riscontrato in ogni campione, espresso in percentuale con due decimali, il procedimento utilizzato, il numero di prove eseguite, il momento del prelievo del campione e le misure adottate a livello nazionale. 4.   Se la media di tutti i campioni di una data varietà risulta superiore al tenore di THC fissato all'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, nel corso dell'anno di domanda successivo gli Stati membri applicano a tale varietà la procedura B di cui all'allegato III del presente regolamento. Tale procedura è applicata nel corso degli anni di domanda successivi a meno che tutti i risultati delle analisi della varietà in questione rivelino un tenore di THC inferiore a quello fissato all'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013. 5.   Se la media di tutti i campioni di una data varietà risulta per il secondo anno consecutivo superiore al tenore di THC fissato all'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, lo Stato membro comunica alla Commissione la richiesta di autorizzazione per vietare la commercializzazione di tale varietà a norma dell'articolo 18 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio. A norma del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*3), tale comunicazione è inviata al più tardi entro il 15 gennaio dell'anno di domanda successivo. A partire da tale anno, la varietà oggetto della domanda non è ammissibile ai pagamenti diretti nello Stato membro in questione. 6.   Ai fini del presente regolamento, per «canapa coltivata come coltura intercalare» si intende la coltura di canapa seminata dopo il 30 di giugno di un dato anno. 7.   Ai fini dell'esecuzione dei controlli necessari per l'applicazione del presente articolo, le colture di canapa sono mantenute in condizioni normali di crescita, secondo le pratiche locali, per almeno 10 giorni dalla fine della fioritura. La canapa coltivata come coltura intercalare è mantenuta in condizioni normali di crescita, secondo le pratiche locali, almeno fino alla fine del periodo vegetativo. Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare la raccolta della canapa nel periodo compreso tra l'inizio della fioritura e il decimo giorno successivo alla fine della medesima, purché gli ispettori indichino, per ogni parcella interessata, le parti rappresentative che devono continuare a essere coltivate a fini di ispezione nei 10 giorni successivi alla fine della fioritura, secondo il metodo descritto nell'allegato III. (*1)  Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1)." (*2)  Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74)." (*3)  Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3).»;" 2) all'articolo 24, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Se un agricoltore dichiara un numero di diritti all'aiuto superiore al totale della superficie ammissibile dichiarata a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il diritto all'aiuto o la frazione di diritto all'aiuto che superano parzialmente tale superficie ammissibile si considerano pienamente attivati ai fini dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento. Tuttavia, l'aiuto è calcolato sulla base della corrispondente frazione di ettaro ammissibile.»; 3) l'articolo 40 è così modificato: a) al paragrafo 1, primo comma, è aggiunta la frase seguente: «Tale periodo può essere fissato al livello nazionale, regionale o subregionale opportuno.»; b) al paragrafo 3, è aggiunto il quarto comma seguente: «Le superfici adibite a diverse colture una accanto all'altra, in cui ciascuna singola coltura copre una superficie che è inferiore alla dimensione minima stabilita dagli Stati membri di cui all'articolo 72, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, possono essere considerate dagli Stati membri come occupate da un'unica “coltura mista” di cui al terzo comma del presente paragrafo.»; 4) l'articolo 45 è così modificato: a) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Sui terreni lasciati a riposo è assente qualsiasi produzione agricola. Gli Stati membri fissano un periodo in cui il terreno deve essere lasciato a riposo in un dato anno civile. Detto periodo non deve essere inferiore a sei mesi. In deroga all', paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013, i terreni lasciati a riposo per oltre cinque anni per costituire un'area di interesse ecologico rimangono terreni a seminativo.»; b) i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «4.   Gli elementi caratteristici del paesaggio, di cui l'agricoltore dispone, possono essere quelli protetti dalla BCAA 7 e dal CGO 2 o 3 di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 e/o uno o più dei seguenti elementi: a) siepi, fasce alberate o alberi in filari; b) alberi isolati; c) boschetti, compresi alberi, cespugli o pietre; d) stagni. Non sono considerati aree di interesse ecologico i serbatoi di cemento o di plastica; e) fossati, compresi corsi d'acqua aperti per irrigazione o drenaggio. Non sono considerati aree di interesse ecologico i canali con pareti di cemento; f) muretti di pietra tradizionali. Gli Stati membri possono decidere di limitare l'elenco degli elementi caratteristici del paesaggio a quelli inclusi nella BCAA 7 e nel CGO 2 o 3 di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 e/o ad uno o più di quelli elencati al primo comma, lettere da a) a f). Per le siepi, le fasce alberate e gli alberi in filari nonché per i fossati di cui al primo comma, lettere a) ed e) rispettivamente, la superficie da qualificare come area di interesse ecologico è calcolata fino a una larghezza massima di 10 metri. Per i boschetti nel campo e gli stagni di cui al primo comma, lettere c) e d) rispettivamente, la superficie da qualificare come area di interesse ecologico è calcolata fino a una dimensione massima di 0,3 ettari. Ai fini del primo comma, lettera d), gli Stati membri possono fissare una dimensione minima per gli stagni. Qualora sia presente una fascia di vegetazione ripariale lungo le rive, la superficie corrispondente è considerata ai fini del calcolo dell'area di interesse ecologico. Gli Stati membri possono stabilire criteri per garantire che gli stagni abbiano un valore naturale tenendo conto del ruolo positivo degli stagni naturali per la conservazione degli habitat e delle specie. Ai fini del primo comma, lettera f), gli Stati membri stabiliscono criteri minimi in funzione delle specificità nazionali o regionali, compresi i limiti relativi all'altezza e alla larghezza. 5.   Le fasce tampone e i bordi dei campi possono essere qualsiasi fascia tampone o bordo dei campi, compresi le fasce tampone lungo i corsi d'acqua prescritti dalla BCAA 1 e dal CGO 1 o 10 di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 o i bordi dei campi protetti dalla BCAA 7 e dal CGO 2 o 3 di cui in detto allegato. Gli Stati membri non limitano la selezione delle fasce tampone e dei bordi dei campi a quelle prescritte nell'ambito delle norme in materia di condizionalità di cui al primo comma. Gli Stati membri fissano la larghezza minima delle fasce tampone e dei bordi dei campi che, ai fini delle aree di interesse ecologico, non deve essere inferiore a 1 metro. La vegetazione ripariale è considerata ai fini del calcolo dell'area di interesse ecologico lungo i corsi d'acqua. Sulle fasce tampone e sui bordi dei campi è assente qualsiasi produzione agricola. Per le fasce tampone e i bordi dei campi diversi da quelli prescritti o protetti dalle BCAA 1 e 7 e dai CGO 1, 2, 3 o 10 di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013, la superficie da qualificare come area di interesse ecologico è calcolata fino a una larghezza massima di 20 metri.»; c) è inserito il seguente paragrafo 5 bis: «5 bis.   Ai fini dell'articolo 46, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, del regolamento (UE) n. 1307/2013, le superfici di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo sono considerate superfici o elementi caratteristici adiacenti laddove siano adiacenti a un'area di interesse ecologico direttamente adiacente ai seminativi dell'azienda.»; d) i paragrafi da 7 a 10 sono sostituiti dai seguenti: «7.   Per quanto riguarda le fasce di ettari ammissibili lungo i bordi forestali, gli Stati membri possono decidere di consentire la produzione agricola, di imporre il divieto di produzione agricola o di offrire agli agricoltori le due opzioni. Gli Stati membri fissano la larghezza minima di queste fasce, che non può essere inferiore a 1 metro. La superficie da qualificare come area di interesse ecologico è calcolata fino a una larghezza massima di 10 metri laddove gli Stati membri decidano di consentire la produzione agricola e di 20 metri laddove gli Stati membri decidano di non consentire la produzione agricola. 8.   Per le superfici con bosco ceduo a rotazione rapida con assenza di uso di concimi minerali e/o prodotti fitosanitari, gli Stati membri compilano l'elenco delle specie che si possono utilizzare a questo scopo selezionando dall'elenco di cui all', paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1307/2013 le specie più idonee in una prospettiva ecologica, escludendo le specie chiaramente non indigene. Gli Stati membri stabiliscono anche i requisiti relativi ai concimi minerali e/o ai prodotti fitosanitari che possono essere impiegati, ove gli Stati membri ne autorizzino l'utilizzo, tenendo presente l'obiettivo delle aree di interesse ecologico, in particolare salvaguardare e migliorare la biodiversità. 9.   Le superfici con colture intercalari o manto vegetale comprendono le superfici stabilite a norma dei requisiti del CGO 1 di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 e altre superfici con colture intercalari o manto vegetale purché esse siano state ottenute mediante la semina di un miscuglio di specie vegetali o la sottosemina di erba o leguminose nella coltura principale. Gli Stati membri definiscono l'elenco di miscugli di specie vegetali da impiegare e fissano a livello nazionale, regionale, subregionale o aziendale il periodo in cui devono essere presenti su dette superfici le colture intercalari o il manto vegetale costituiti mediante la semina di un miscuglio di specie vegetali. Tale periodo non può essere inferiore a otto settimane. Gli Stati membri possono stabilire condizioni aggiuntive, in particolare per quanto riguarda i metodi di produzione. Le superfici con colture intercalari o manto vegetale non comprendono le superfici di norma investite a colture invernali seminate in autunno a fini di raccolta o di pascolo. Esse non comprendono nemmeno le superfici oggetto di pratiche equivalenti indicate nell'allegato IX, sezione I, punti 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013. 10.   Sulle superfici con colture azotofissatrici gli agricoltori coltivano le colture che fissano l'azoto incluse in un elenco stabilito dallo Stato membro. L'elenco riporta le colture azotofissatrici che lo Stato membro ritiene contribuiscano all'obiettivo di migliorare la biodiversità e può includere miscugli di colture azotofissatrici e altre colture a condizione che le colture azotofissatrici siano predominanti. Tali colture sono presenti durante il periodo vegetativo. Gli Stati membri possono stabilire condizioni aggiuntive, in particolare per quanto riguarda i metodi di produzione, tenendo segnatamente conto della necessità di soddisfare gli obiettivi della direttiva 91/676/CEE e della direttiva 2000/60/CE, dato che tali colture potrebbero aumentare il rischio di lisciviazione dell'azoto in autunno. Le superfici con colture azotofissatrici non comprendono le superfici oggetto di pratiche equivalenti indicate nell'allegato IX, sezione I, punti 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013.»; e) sono inseriti i seguenti paragrafi 10 bis, 10 ter e 10 quater: «10 bis.   Ai fini dei paragrafi 2, 5 e 7, per «assenza di produzione agricola» si intende il fatto di non svolgere alcuna attività agricola quale definita all', paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (UE) n. 1307/2013, fatti salvi i requisiti previsti dalla BCAA 4 di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013. Sono autorizzate le azioni volte a stabilire una copertura vegetale del suolo ai fini della biodiversità, inclusa la semina di miscugli di sementi di fiori selvatici. Tuttavia, in deroga al requisito di assenza di produzione, ai fini dei paragrafi 5 e 7 gli Stati membri possono autorizzare lo sfalcio o il pascolo sulle fasce tampone, nei bordi dei campi e nelle fasce di ettari ammissibili lungo i bordi forestali senza produzione, a condizione che la fascia resti distinguibile dal terreno agricolo adiacente. 10 ter.   L'utilizzo di prodotti fitosanitari è vietato su tutte le superfici di cui ai paragrafi, 2, 9 e 10 e sulle superfici con produzione agricola di cui al paragrafo 7. 10 quater.   Sulle superfici di cui al paragrafo 9 costituite mediante la sottosemina di erba o di leguminose nella coltura principale, il divieto si applica dal momento della raccolta della coltura principale per almeno otto settimane o fino alla semina della coltura principale successiva.»; 5) all'articolo 49, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente: «Un giovane agricoltore che esercita un controllo effettivo e duraturo su una persona giuridica ai sensi del paragrafo 1, primo comma, lettera b), del presente articolo, non ha, ai fini dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013, più di 40 anni d'età nell'anno in cui la persona giuridica su cui esercita il controllo un giovane agricoltore presenta per la prima volta domanda nell'ambito del regime di pagamento o del regime di pagamento unico per superficie.»; 6) all'articolo 53, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il pagamento annuo è espresso come importo unitario del sostegno. Esso può essere uno dei seguenti importi o, qualora la superficie o il numero dei capi ammissibili al sostegno non sia superiore alla superficie o al numero di capi fissati in conformità al primo comma del presente paragrafo, un importo compreso tra i seguenti: a) il rapporto tra l'importo fissato per il finanziamento della misura quale comunicato conformemente all'allegato I, punto 3, lettera i), del presente regolamento e la superficie o il numero di capi ammissibili al sostegno nell'anno considerato; b) il rapporto tra l'importo fissato per il finanziamento della misura quale comunicato conformemente all'allegato I, punto 3, lettera i), del presente regolamento e la superficie o il numero di capi ammissibili al sostegno nell'anno considerato in conformità al primo comma del presente paragrafo.»; 7) all'articolo 64, il paragrafo 5 è soppresso; 8) all'articolo 65, il paragrafo 1 è così modificato: a) la lettera c) è così modificata: i) il punto ii) è sostituito dal seguente: «ii) il numero totale di agricoltori esonerati da una o più pratiche di inverdimento e il numero di ettari dichiarati da tali agricoltori, il numero di agricoltori esonerati da tutte le pratiche perché soddisfano i requisiti del regolamento (CE) n. 834/2007, il numero di agricoltori partecipanti al regime per i piccoli agricoltori, il numero di agricoltori esonerati dall'obbligo di diversificazione delle colture e il numero di agricoltori esonerati dall'obbligo connesso all'area di interesse ecologico, nonché il numero rispettivo di ettari da essi dichiarati;» ii) il punto vi) è sostituito dal seguente: «vi) il numero totale di agricoltori che dichiarano prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale, il numero totale di ettari coperti da prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale da essi dichiarati, il numero totale di ettari di prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale designati e il numero totale di ettari di prati permanenti nelle zone contemplate dalle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE;» b) è aggiunta la seguente lettera e): «e) entro il 1o agosto di ogni anno, il periodo da prendere in considerazione per il calcolo delle quote delle diverse colture in conformità all'articolo 40, paragrafo 1, del presente regolamento, e il livello geografico al quale tale periodo è fissato.»; 9) all'articolo 67, il paragrafo 2 è soppresso; 10) viene aggiunto l'allegato III, il cui testo compare nell'allegato I del presente regolamento.
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