Art. 2

Condizioni relative agli accordi di garanzia, comprese le operazioni di finanziamento tramite titoli

In vigore dal 7 feb 2017
Condizioni relative agli accordi di garanzia, comprese le operazioni di finanziamento tramite titoli Sono compresi tra gli accordi di garanzia ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/59/UE: 1) gli accordi che stipulano garanzie, fideiussioni o cauzioni; 2) le ipoteche e altri diritti di garanzia reale; 3) le operazioni di concessione di titoli in prestito che non comportano la cessione della piena proprietà della garanzia reale, nelle quali una parte (il prestatore) presta titoli all'altra parte (il prenditore) in cambio di una commissione o del pagamento di interessi e nelle quali il prenditore fornisce al prestatore una garanzia reale per l'intera durata del prestito L'accordo di garanzia è un accordo di garanzia ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/59/UE soltanto se i diritti o le attività cui si collega il diritto di garanzia, o cui si collegherebbe al verificarsi di un evento determinante l'escussione della garanzia, sono sufficientemente identificati o identificabili in conformità alle disposizioni dell'accordo e al diritto nazionale applicabile.
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