Art. 3
Condizioni relative agli accordi di compensazione
In vigore dal 7 feb 2017
Condizioni relative agli accordi di compensazione
1. L'accordo di compensazione concluso tra l'ente e una singola controparte è un accordo di compensazione ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/59/UE quando riguarda diritti e passività derivanti da contratti finanziari o da derivati.
2. L'accordo di compensazione concluso tra l'ente e una o più controparti è un accordo di compensazione ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/59/UE in una delle situazioni seguenti:
a)
quando l'accordo è collegato all'attività della controparte in quanto controparte centrale, in particolare per l'attività coperta dal fondo di garanzia in caso di inadempimento di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 648/2012;
b)
quando l'accordo riguarda diritti e obblighi nei confronti di uno dei sistemi definiti all', lettera a), della direttiva 98/26/CE o di altri sistemi di pagamento o di regolamento titoli ed è collegato alla loro attività di sistema di pagamento o di regolamento titoli.
3. L'autorità di risoluzione può decidere, in singoli casi, che l'accordo di compensazione concluso tra l'ente e una o più controparti relativo a tipi di diritti e passività diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere un accordo di compensazione ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/59/UE quando le vigenti norme prudenziali lo riconoscono a fini di attenuazione del rischio e la tutela, in particolare quella attuata tramite l'impossibilità di separazione, è un requisito per il riconoscimento in tal senso.
Storico versioni
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