Art. 9
Misure relative alla pesca della spigola
In vigore dal 20 gen 2017
Misure relative alla pesca della spigola
1. Ai pescherecci dell'Unione è vietata la pesca della spigola nelle divisioni CIEM VIIb, VIIc, VIIj e VIIk, nonché nelle acque delle divisioni CIEM VIIa e VIIg situate oltre le 12 miglia nautiche dalla linea di base soggette alla sovranità del Regno Unito. Ai pescherecci dell'Unione sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo, il trasferimento o lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona.
2. Ai pescherecci dell'Unione e a qualsiasi attività di pesca commerciale da riva sono vietati la pesca della spigola, la conservazione a bordo, il trasferimento, il trasbordo o lo sbarco di catture di spigola effettuate nelle seguenti zone:
a)
divisioni CIEM IVb, IVc, VIId, VIIe, VIIf e VIIh;
b)
acque entro 12 miglia nautiche dalla linea di base soggette alla sovranità del Regno Unito nelle divisioni CIEM VIIa e VIIg.
In deroga al primo comma, nelle zone di cui al medesimo comma si applicano, in relazione alla spigola, le seguenti misure:
a)
un peschereccio dell'Unione operante con reti a strascico e sciabiche (30) può detenere a bordo catture accessorie inevitabili di spigola non superiori al 3 % in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo in un unico giorno. Le catture di spigola detenute a bordo di un peschereccio dell'Unione sulla base della presente deroga non possono superare 400 chilogrammi/mese;
b)
nel mese di gennaio 2017 e dal 1o aprile al 31 dicembre 2017, i pescherecci dell'Unione che utilizzano ami e palangari (31) possono pescare la spigola e conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare catture di spigola effettuate nella suddetta zona in quantità non superiore a 10 tonnellate per nave all'anno;
c)
i pescherecci dell'Unione che utilizzano reti da posta fisse (32) possono detenere a bordo catture accessorie inevitabili di spigola non superiori a 250 chilogrammi/mese.
Le suddette deroghe si applicano ai pescherecci dell'Unione che hanno registrato catture di spigola nel periodo dal 1o luglio 2015 al 30 settembre 2016: alla lettera b) le catture registrate effettuate con ami e palangari e alla lettera c) le catture registrate effettuate con reti da posta fisse.
3. I limiti di cattura di cui al paragrafo 2 non possono essere trasferiti tra pescherecci. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro 20 giorni dalla fine di ogni mese, le catture di spigola per tipo di attrezzo.
4. Dal 1o gennaio al 30 giugno 2017, nell'ambito delle attività di pesca ricreativa nelle divisioni CIEM IVb, IVc, VIIa e da VIId a VIIh, per quanto concerne la spigola, sono consentite solo attività di pesca di cattura e rilascio, ivi compreso dalla riva. Durante tale periodo è vietato detenere a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare catture di spigola effettuate nella zona suddetta.
5. Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa, ivi compreso dalla riva, non può essere conservato più di un esemplare di spigola per pescatore al giorno nei periodi e nelle zone seguenti:
a)
dal 1o luglio al 31 dicembre 2017 nelle divisioni CIEM IVb, IVc, VIIa e da VIId a VIIh;
b)
dal 1o gennaio al 31 dicembre 2017 nelle divisioni CIEM VIIj e VIIk.
6. Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2017, nell'ambito delle attività di pesca ricreativa nelle divisioni CIEM VIIIa e VIIIb possono essere conservati al massimo cinque esemplari al giorno per pescatore.
Storico versioni
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