Art. 8

Limitazioni dello sforzo di pesca

In vigore dal 20 gen 2017
Limitazioni dello sforzo di pesca Per i periodi di cui all', paragrafo 2, lettera b), si applicano le seguenti misure relative allo sforzo di pesca: a) allegato IIA per la gestione degli stock di passera di mare e sogliola nella sottozona CIEM IV; b) allegato IIB per la ricostituzione del nasello e dello scampo nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, a esclusione del Golfo di Cadice; c) allegato IIC per la gestione dello stock di sogliola nella divisione CIEM VIIe.
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Limitazioni dello sforzo di pesca (Art. 8 Regolamento (UE) 2017/127) — Testo vigente | Portale Normativo