Art. 30

Divieto di pesca degli squali di acque profonde

In vigore dal 20 gen 2017
Divieto di pesca degli squali di acque profonde Nella zona della convenzione SEAFO è vietata la pesca diretta dei seguenti squali di acque profonde: — gattuccio fantasma (Apristurus manis), — squalo lanterna di Bigelow (Etmopterus bigelowi), — sagrì a coda corta (Etmopterus brachyurus), — sagrì atlantico (Etmopterus princeps), — sagrì nano (Etmopterus pusillus), — razze (Rajidae), — squalo di velluto (Scymnodon squamulosus), — squali di acque profonde del superordine Selachimorpha, — spinarolo (Squalus acanthias).
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Divieto di pesca degli squali di acque profonde (Art. 30 Regolamento (UE) 2017/127) — Testo vigente | Portale Normativo