Art. 29

Divieto di pesca delle Mobulidae

In vigore dal 20 gen 2017
Divieto di pesca delle Mobulidae Ai pescherecci dell'Unione sono vietati, nella zona della convenzione IATTC, la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la messa in vendita o la vendita di parti o carcasse non sezionate di esemplari di Mobulidae (famiglia Mobulidae, che comprende i generi Manta e Mobula). Non appena si accorgono che sono stati catturati esemplari di Mobulidae, i pescherecci dell'Unione li rilasciano immediatamente, per quanto possibile vivi e indenni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2017:127:oj#art-29

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Divieto di pesca delle Mobulidae (Art. 29 Regolamento (UE) 2017/127) — Testo vigente | Portale Normativo