Art. 2

Regole di implementazione specifiche del sistema europeo di controllo dei treni (ETCS — European Train Control System) riguardanti gli impianti di terra

In vigore dal 5 gen 2017
Regole di implementazione specifiche del sistema europeo di controllo dei treni (ETCS — European Train Control System) riguardanti gli impianti di terra 1.   I gestori dell'infrastruttura provvedono ad attrezzare i corridoi della rete centrale con l'ERTMS e lo mettono in funzione in tali corridoi entro le date specificate all'allegato I del presente regolamento, anche nelle stazioni e nei raccordi ferroviari. Il collegamento ferroviario agli elementi elencati all'allegato II del regolamento (UE) n. 1315/2013 e ai componenti dell'infrastruttura di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1315/2013 situati nel corridoio della rete centrale sono installati e messi in funzione alla data specificata per la rispettiva sezione di corridoio della rete centrale. L'implementazione è conforme all', paragrafo 4, all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c, e all'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1315/2013. 2.   Un corridoio della rete centrale è considerato attrezzato di ERTMS quando la messa in servizio di quest'ultimo è autorizzata a norma dell'articolo 15 della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) o dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), consentendo in traffico di passeggeri e di merci in entrambe le direzioni, in particolare in caso di perturbazioni o di lavori e, nella misura necessaria per le operazioni di veicoli dotati unicamente di ERTMS, sui binari di manovra. 3.   I gestori dell'infrastruttura ferroviaria, operando in collaborazione, si impegnano a installare e mettere in funzione l'ERTMS nelle sezioni transfrontaliere contemporaneamente e in modo tecnicamente coerente. I gestori dell'infrastruttura ferroviaria, dopo aver consultato le imprese ferroviarie interessate, firmano un accordo sugli aspetti tecnici e operativi dell'implementazione in ciascuna sezione transfrontaliera. I gestori dell'infrastruttura ferroviaria concludono tale accordo al più tardi un anno prima della prima delle date di implementazione applicabili alla sezione transfrontaliera interessata. Tale accordo prevede disposizioni transitorie volte a tenere conto delle necessità delle operazioni transfrontaliere delle imprese ferroviarie. In caso di disaccordo gli Stati membri interessati avviano un dialogo attivo al fine di trovare soluzioni comuni convergenti e possono chiedere il sostegno della Commissione. Gli Stati membri comunicano tali accordi alla Commissione entro un mese dalla loro conclusione. 4.   Le date di ultimazione dei lavori stabilite negli accordi per i progetti cofinanziati dall'Unione che sono anteriori alla date stabilite all'allegato I prevalgono su queste ultime. 5.   Gli Stati membri possono decidere di mantenere i sistemi esistenti di classe B, quali definiti al punto 2.2 dell'allegato del regolamento (UE) 2016/919. Entro le date di cui all'allegato I i veicoli di cui al punto 1.1. dell'allegato del regolamento (UE) 2016/919 dotati di ERTMS in una versione compatibile con l'attrezzatura a terra avranno accesso a tali linee e ai componenti dell'infrastruttura di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1315/2013 senza dover essere muniti di un sistema di classe B.
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Regole di implementazione specifiche del sistema europeo di controllo dei treni (ETCS — European Train Control System) riguardanti gli impianti di terra (Art. 2 Regolamento (UE) 2017/6) — Testo vigente | Portale Normativo