Art. 3
Notifiche
In vigore dal 5 gen 2017
Notifiche
1. Una volta che l'ERTMS è messo in funzione in una sezione di corridoio della rete centrale, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione entro un mese tramite i sistemi stabiliti all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1315/2013 e all', paragrafo 1, della decisione 2014/880/UE della Commissione (8).
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi ritardo nella messa in funzione dell'ERTMS su una data sezione di corridoio della rete centrale da attrezzare. I gestori dell'infrastruttura ferroviaria informano di conseguenza gli Stati membri in merito a tali ritardi.
3. Nel notificare i ritardi di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione un fascicolo contenente una descrizione tecnica del progetto e indicante una nuova data di messa in funzione dell'ERTMS. Il fascicolo specifica le cause del ritardo e indica le misure correttive adottate dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria.
4. Se il ritardo è dovuto a una circostanza eccezionale, la Commissione può accettare di prorogare il termine pertinente al massimo di tre anni. Se è concessa una proroga, lo Stato membro procede alle necessarie modifiche del suo piano nazionale di implementazione di cui al punto 7.4.4 dell'allegato del regolamento (UE) 2016/919 entro un mese dalla concessione di tale proroga.
Una circostanza eccezionale ai sensi del primo comma è una circostanza derivante dalla fase di pianificazione che è connessa a specifici rilevamenti geologici, alla protezione dell'ambiente o delle specie, a ritrovamenti archeologici, a procedure di autorizzazione, all'esecuzione di una valutazione dell'impatto ambientale a norma della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) oppure una circostanza derivante dalle fasi di costruzione e autorizzazione, che sono al di fuori del controllo del promotore del progetto e non rientrano nella categoria dei rischi normali che dovrebbero essere affrontati a livello di gestione del progetto in questo tipo di progetti.
5. Se un atto legislativo modifica le specifiche dell'ERTMS stabilite nel regolamento (UE) 2016/919 in modo incompatibile, gli Stati membri forniscono alla Commissione un'analisi dell'impatto dell'applicazione del riferimento giuridico modificato sulla loro rete e sulla pianificazione dell'ERTMS senza irragionevoli ritardi e almeno al momento del parere formale del comitato di cui all'articolo 51 della direttiva (UE) 2016/797. Se si può dimostrare un impatto diretto delle modifiche in termini di costi o di calendario per specifiche attuazioni, l'allegato I è adattato di conseguenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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