Art. 9

Misure transitorie

In vigore dal 15 dic 2016
Misure transitorie Le scorte esistenti degli additivi conformi alle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino ad esaurimento.
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Misure transitorie (Art. 9 Regolamento (UE) 2016/2260) — Testo vigente | Portale Normativo