Art. 9 · Misure transitorie

Art. 9

Misure transitorie

In vigore dal 15 dic 2016
Misure transitorie Le scorte esistenti degli additivi conformi alle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino ad esaurimento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2016:2260:oj#art-9