Art. 1

In vigore dal 2 dic 2016
All', il paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 471/2009 è sostituito dal seguente: «1.   Le statistiche del commercio estero registrano le importazioni e le esportazioni di merci. Gli Stati membri registrano un'esportazione allorché le merci lasciano il territorio statistico della Comunità: a) nel quadro di uno dei seguenti regimi doganali stabiliti nel regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) (il «codice doganale dell'Unione»): — esportazione, — perfezionamento passivo; b) in applicazione dell'articolo 258 del codice doganale dell'Unione; c) in applicazione dell'articolo 269, paragrafo 3, del codice doganale dell'Unione; d) in applicazione dell'articolo 270 del codice doganale dell'Unione per l'appuramento di un regime di perfezionamento attivo. Gli Stati membri registrano un'importazione allorché le merci entrano nel territorio statistico della Comunità nel quadro di uno dei seguenti regimi doganali stabiliti nel codice doganale dell'Unione: a) immissione in libera pratica, compreso il regime di uso finale; b) perfezionamento attivo.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2016/2119 — Testo vigente | Portale Normativo