Art. 2

Identificazione dell'operatore

In vigore dal 2 dic 2016
Il regolamento (UE) n. 113/2010 è così modificato: 1) l'articolo 4 è così modificato: a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il valore statistico si basa sul valore delle merci nel momento e luogo in cui esse attraversano la frontiera dello Stato membro nel quale si trovano le merci al momento dello svincolo nell'ambito della procedura doganale, in entrata (importazioni) o in uscita (esportazioni).»; b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Il valore di cui ai paragrafi 2 e 3 viene adeguato, se necessario, in modo tale che il valore statistico contenga esclusivamente e integralmente i costi di trasporto e di assicurazione sostenuti per trasportare le merci dal luogo di partenza alla frontiera dello Stato membro nel quale si trovano le merci al momento dello svincolo nell'ambito della procedura doganale (valore tipo cif nel caso di importazioni, valore tipo fob nel caso di esportazioni).»; 2) all'articolo 6, il paragrafo 3 e il paragrafo 4 sono sostituiti dai seguenti: «3.   All'importazione si applicano le disposizioni di seguito specificate. Nel caso in cui le merci siano immesse in libera pratica o vincolate al regime di uso finale, lo Stato membro di destinazione è lo Stato membro nel quale si trovano le merci al momento dello svincolo nell'ambito della procedura doganale. Tuttavia, se al momento dell'elaborazione della dichiarazione in dogana è noto che le merci saranno spedite dopo lo svincolo in un altro Stato membro, quest'ultimo è lo Stato membro di destinazione. Quando le merci sono vincolate al regime di perfezionamento attivo, lo Stato membro di destinazione è lo Stato membro in cui è effettuata la prima attività di lavorazione. Fatti salvi i commi 1 e 2 del presente paragrafo, ai fini della trasmissione dei dati di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 471/2009 lo Stato membro di destinazione per lo scambio di dati è lo Stato membro nel quale si trovano le merci al momento dello svincolo nell'ambito della procedura doganale. 4.   All'esportazione si applicano le disposizioni di seguito specificate. Lo Stato membro di effettiva esportazione è lo Stato membro nel quale si trovano le merci al momento dello svincolo nell'ambito della procedura doganale. Tuttavia, se è noto che le merci sono state trasferite da un altro Stato membro allo Stato membro in cui si trovano al momento dello svincolo nell'ambito della procedura doganale, quest'altro Stato membro è lo Stato membro di effettiva esportazione, a condizione che: i) le merci siano state trasferite da detto altro Stato membro all'unico scopo di dichiararle all'esportazione; ii) l'esportatore non sia stabilito nello Stato membro in cui si trovano le merci al momento dello svincolo nell'ambito della procedura doganale; e iii) l'entrata nello Stato membro in cui si trovano le merci al momento dello svincolo nell'ambito della procedura doganale non costituisse un'acquisizione intra-UE di merci o una transazione considerata tale ai fini della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (*2). Quando sono esportate merci a norma del regime di perfezionamento attivo, lo Stato membro di effettiva esportazione è lo Stato membro nel quale è stata effettuata l'ultima attività di lavorazione. Fatti salvi i commi 1, 2 e 3 del presente paragrafo, ai fini della trasmissione dei dati di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 471/2009 lo Stato membro di effettiva esportazione per lo scambio di dati è lo Stato membro nel quale si trovano le merci al momento dello svincolo nell'ambito della procedura doganale. (*2)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).»;" 3) all'articolo 7, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «All'importazione, il dato sul paese di provenienza/spedizione indica lo Stato membro o il paese terzo dal quale le merci sono state inizialmente inviate allo Stato membro nel quale si trovano le merci al momento dello svincolo nell'ambito della procedura doganale, se non si sono verificate transazioni commerciali (ad esempio vendita o trasformazione) o soste non correlate al trasporto delle merci in uno Stato membro o paese terzo intermedi. Nel caso in cui si siano verificate tali soste o transazioni commerciali, il dato indica l'ultimo Stato membro o paese terzo intermedio.»; 4) l'articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 13 Identificazione dell'operatore Il dato sull'operatore consiste in un numero di identificazione specifico assegnato all'importatore, quando le merci sono importate, e all'esportatore, quando sono esportate.»; 5) all'articolo 15, paragrafo 4, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «Su richiesta delle autorità statistiche nazionali, le autorità responsabili per l'assegnazione del numero di registrazione e di identificazione degli operatori economici (numero EORI) forniscono accesso ai dati disponibili nel sistema elettronico connesso al numero EORI di cui all'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (*3). (*3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).» "
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:2119:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Identificazione dell'operatore (Art. 2 Regolamento (UE) 2016/2119) — Testo vigente | Portale Normativo