Art. 3
Soglia dell'attività principale
In vigore dal 1 dic 2016
Soglia dell'attività principale
1. Le attività di cui all' costituiscono una minoranza delle attività del gruppo qualora soddisfino una delle seguenti condizioni:
a)
il valore di tali attività calcolate ai sensi del paragrafo 3, primo comma, non supera il 10 % del valore totale dell'attività di negoziazione del gruppo calcolato ai sensi del paragrafo 3, secondo comma;
b)
il capitale stimato impiegato per svolgere le attività calcolate ai sensi dei paragrafi da 5 a 7 non supera il 10 % del capitale impiegato a livello di gruppo per lo svolgimento dell'attività principale calcolata ai sensi del paragrafo 9.
2. Le deroghe applicabili al paragrafo 1, lettera a), sono le seguenti:
a)
laddove il valore delle attività di cui all', calcolato ai sensi del paragrafo 3, primo comma, superi il 10 % ma sia inferiore al 50 % del valore totale dell'attività di negoziazione del gruppo calcolato ai sensi del paragrafo 3, secondo comma, le attività accessorie costituiscono una minoranza delle attività a livello di gruppo solo nel caso in cui il valore delle attività di negoziazione per ciascuna delle classi di attività di cui all', paragrafo 1, sia inferiore al 50 % della soglia stabilita dall', paragrafo 1, per ognuna delle classi di attività pertinenti;
b)
laddove il valore delle attività di negoziazione, calcolato ai sensi del paragrafo 3, primo comma, sia pari o superiore al 50 % del valore totale delle attività di negoziazione del gruppo, calcolato ai sensi del paragrafo 3, secondo comma, le attività accessorie costituiscono una minoranza delle attività a livello di gruppo solo nel caso in cui il valore dell'attività di negoziazione per ciascuna delle classi di attività di cui all', paragrafo 1, sia inferiore al 20 % della soglia stabilita dall', paragrafo 1, per ognuna delle classi di attività pertinenti.
3. Il valore delle attività di cui all' svolte da una persona all'interno di un gruppo viene calcolato aggregando il valore delle attività svolte da tale persona in relazione a tutte le classi di attività di cui all', paragrafo 1, conformemente agli stessi criteri di calcolo di cui all', paragrafo 2.
Il valore totale dell'attività di negoziazione del gruppo viene calcolato aggregando il valore nozionale lordo di tutti i contratti in strumenti derivati su merci, quote di emissioni e strumenti derivati sulle stesse di cui fanno parte le persone del gruppo stesso.
4. L'aggregazione di cui al paragrafo 3, primo comma, non include i contratti in cui la persona del gruppo che ne fa parte è autorizzata ai sensi della direttiva 2014/65/UE o della direttiva 2013/36/UE.
5. Il capitale stimato, impiegato per lo svolgimento delle attività di cui all', è costituito dalla somma di quanto segue:
a)
il 15 % di ogni posizione netta, lunga o corta, moltiplicato per il prezzo dello strumento derivato su merci, della quota di emissioni o dello strumento derivato sulle stesse;
b)
il 3 % della posizione lorda, lunga più corta, moltiplicato per il prezzo dello strumento derivato su merci, della quota di emissioni o degli strumenti derivati sulle stesse.
6. Ai fini del paragrafo 5, lettera a), la posizione netta in uno strumento derivato su merci, in una quota di emissioni o in uno strumento derivato sulle stesse viene determinata compensando le posizioni lunghe e corte:
a)
in ogni tipo di contratto di strumenti derivati su merci avente come sottostante una particolare merce, al fine di calcolare la posizione netta per ogni tipo di contratto avente tale merce come sottostante;
b)
in un contratto su quote di emissioni al fine di calcolare la posizione netta di tale contratto oppure
c)
in ogni tipo di contratto di strumenti derivati su quote di emissioni al fine di calcolare la posizione netta di ciascun tipo di contratto.
Ai fini del paragrafo 5, lettera a), le posizioni nette in diversi tipi di contratti aventi la stessa merce come sottostante o in diversi tipi di contratti di derivati aventi la stessa quota di emissioni come sottostante possono compensarsi tra di loro.
7. Ai fini del paragrafo 5, lettera b), la posizione lorda in uno strumento derivato su merci, in una quota di emissioni o in un contratto derivato sulle stesse viene determinata calcolando la somma dei valori assoluti delle posizioni nette per tipo di contratto avente una particolare merce come sottostante, per contratto di quote di emissioni o per tipo di contratto avente una particolare quota di emissioni come sottostante.
Ai fini del paragrafo 5, lettera b), le posizioni nette in diversi tipi di contratti di derivati aventi la stessa merce come sottostante o in diversi tipi di contratti di derivati aventi la stessa quota di emissioni come sottostante non possono compensarsi tra di loro.
8. Il calcolo del capitale stimato non include le posizioni risultanti dalle operazioni di cui all', paragrafo 4, quinto comma, lettere a), b) e c), della direttiva 2014/65/UE.
9. Il capitale impiegato per svolgere l'attività principale di un gruppo è costituito dalla somma delle attività totali del gruppo meno il debito a breve termine iscritto nel bilancio consolidato del gruppo al termine del relativo periodo annuale di calcolo. Ai fini della prima frase, per debito a breve termine si intende un debito con scadenza inferiore a 12 mesi.
10. I valori risultanti dai calcoli di cui al presente articolo sono denominati in EUR.
Storico versioni
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