Art. 1
Applicazione delle soglie
In vigore dal 1 dic 2016
Applicazione delle soglie
Le attività delle persone di cui all', paragrafo 1), lettera j), punti i) e ii), della direttiva 2014/65/UE sono considerate accessorie all'attività principale del gruppo se soddisfano le condizioni di cui all' e se costituiscono una minoranza delle attività svolte a livello di gruppo ai sensi dell'.
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