Art. 8
Deroga
In vigore dal 30 nov 2016
Deroga
1. Fino al 1o gennaio 2018 gli Stati membri possono consentire l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di prodotti di riscaldamento dell'aria, di prodotti di raffrescamento e di chiller di processo ad alta temperatura conformi alle relative disposizioni nazionali in materia di efficienza energetica stagionale o di indice di prestazione energetica stagionale in vigore al momento dell'adozione del presente regolamento.
2. Fino al 26 settembre 2018 gli Stati membri possono consentire l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di prodotti di riscaldamento dell'aria e di prodotti di raffrescamento conformi alle relative disposizioni nazionali in materia di emissioni di ossidi di azoto in vigore al momento dell'adozione del presente regolamento.
Storico versioni
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