Art. 7
Riesame
In vigore dal 30 nov 2016
Riesame
La Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico compiuto relativamente ai prodotti di riscaldamento dell'aria, ai prodotti di raffrescamento e ai chiller di processo ad alta temperatura. Entro il 1o gennaio 2022 essa presenta i risultati del riesame al forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile. Tale riesame comprende una valutazione dei seguenti aspetti:
a)
l'opportunità di definire specifiche per la progettazione ecocompatibile riguardo alle emissioni dirette di gas a effetto serra causate dai refrigeranti;
b)
l'opportunità di stabilire specifiche per la progettazione ecocompatibile dei chiller di processo ad alta temperatura che funzionano mediante condensazione evaporativa e dei chiller di processo che funzionano mediante tecnologia ad assorbimento;
c)
l'opportunità di stabilire specifiche per la progettazione ecocompatibile più rigorose in materia di efficienza energetica e di emissioni di ossidi di azoto dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento e dei chiller di processo ad alta temperatura;
d)
l'opportunità di stabilire specifiche per la progettazione ecocompatibile in materia di emissioni sonore dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento, dei chiller di processo ad alta temperatura e dei ventilconvettori;
e)
l'opportunità di stabilire requisiti in materia di emissioni sulla base della capacità utile di riscaldamento o di raffrescamento anziché dell'energia assorbita;
f)
l'opportunità di stabilire specifiche per la progettazione ecocompatibile dei generatori d'aria calda combinati;
g)
l'opportunità di stabilire specifiche per l'etichettatura energetica dei prodotti di riscaldamento dell'aria per uso domestico;
h)
l'opportunità di stabilire specifiche per la progettazione ecocompatibile più rigorose dei generatori d'aria calda C2 e C4;
i)
l'opportunità di stabilire specifiche per la progettazione ecocompatibile più rigorose dei condizionatori d'aria e delle pompe di calore da tetto e canalizzabili;
j)
l'opportunità della certificazione indipendente; e
k)
per tutti i prodotti, il valore delle tolleranze per la verifica, quale menzionato nelle procedure di verifica stabilite all'allegato IV.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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