Art. 1

In vigore dal 30 nov 2016
Il regolamento (UE) n. 1254/2009 è così modificato: 1) all', la prima frase è sostituita dalla seguente: «Gli Stati membri possono derogare alle norme fondamentali comuni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 300/2008 e adottare misure di sicurezza alternative che garantiscano livelli di protezione adeguati in base a una valutazione del rischio, approvata dalla competente autorità, in aeroporti o in zone delimitate degli stessi in cui il traffico sia limitato a una o più delle seguenti categorie:» 2) all', il testo del punto 3 è sostituito dal seguente: «3. voli di Stato, militari e delle forze dell'ordine;» 3) all', il testo del punto 10 è sostituito dai punti 10, 11 e 12 che seguono: «10. voli effettuati da aeromobili di peso massimo al decollo inferiore a 45 500 kg, di proprietà di un'impresa che li destina al trasporto di personale proprio nonché di passeggeri e di merci a titolo gratuito al fine di agevolare l'attività dell'impresa stessa; 11. voli effettuati da aeromobili di peso massimo al decollo inferiore a 45 500 kg, interamente noleggiati o presi in locazione da un'impresa presso un operatore aereo con il quale essa ha concluso un accordo scritto finalizzato al trasporto di personale proprio nonché di passeggeri e di merci a titolo gratuito per agevolare l'attività dell'impresa stessa; 12. voli effettuati con aeromobili di peso massimo al decollo inferiore a 45 500 kg, destinati a trasportare il proprietario dell'aeromobile nonché di passeggeri e di merci a titolo gratuito.» 4) all', è aggiunto il paragrafo seguente: «Per i voli di cui ai punti 10, 11 e 12, ma di peso massimo al decollo di 45 500 kg o più, l'autorità competente può in casi eccezionali e in base a una valutazione del rischio effettuata caso per caso, derogare alla limitazione di peso stabilita per le suddette categorie. Gli Stati membri destinatari di tali voli di peso superiore a 45 500 kg possono esigere una notifica preventiva, comprendente copia della valutazione del rischio effettuata, o una loro approvazione preventiva. Il requisito della notifica o dell'approvazione in via preventiva deve essere reso noto per iscritto a tutti gli altri Stati membri.»
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