Art. 1
In vigore dal 30 nov 2016
Il regolamento (UE) n. 1254/2009 è così modificato:
1)
all', la prima frase è sostituita dalla seguente:
«Gli Stati membri possono derogare alle norme fondamentali comuni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 300/2008 e adottare misure di sicurezza alternative che garantiscano livelli di protezione adeguati in base a una valutazione del rischio, approvata dalla competente autorità, in aeroporti o in zone delimitate degli stessi in cui il traffico sia limitato a una o più delle seguenti categorie:»
2)
all', il testo del punto 3 è sostituito dal seguente:
«3.
voli di Stato, militari e delle forze dell'ordine;»
3)
all', il testo del punto 10 è sostituito dai punti 10, 11 e 12 che seguono:
«10.
voli effettuati da aeromobili di peso massimo al decollo inferiore a 45 500 kg, di proprietà di un'impresa che li destina al trasporto di personale proprio nonché di passeggeri e di merci a titolo gratuito al fine di agevolare l'attività dell'impresa stessa;
11.
voli effettuati da aeromobili di peso massimo al decollo inferiore a 45 500 kg, interamente noleggiati o presi in locazione da un'impresa presso un operatore aereo con il quale essa ha concluso un accordo scritto finalizzato al trasporto di personale proprio nonché di passeggeri e di merci a titolo gratuito per agevolare l'attività dell'impresa stessa;
12.
voli effettuati con aeromobili di peso massimo al decollo inferiore a 45 500 kg, destinati a trasportare il proprietario dell'aeromobile nonché di passeggeri e di merci a titolo gratuito.»
4)
all', è aggiunto il paragrafo seguente:
«Per i voli di cui ai punti 10, 11 e 12, ma di peso massimo al decollo di 45 500 kg o più, l'autorità competente può in casi eccezionali e in base a una valutazione del rischio effettuata caso per caso, derogare alla limitazione di peso stabilita per le suddette categorie. Gli Stati membri destinatari di tali voli di peso superiore a 45 500 kg possono esigere una notifica preventiva, comprendente copia della valutazione del rischio effettuata, o una loro approvazione preventiva. Il requisito della notifica o dell'approvazione in via preventiva deve essere reso noto per iscritto a tutti gli altri Stati membri.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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