Art. 16

Autorizzazione nonostante il parere motivato negativo

In vigore dal 11 nov 2016
Autorizzazione nonostante il parere motivato negativo 1.   Se una delle autorità di cui all'articolo 55, paragrafo 4, lettere da a) ad e), del regolamento (UE) n. 909/2014 decide di deferire all'ESMA la decisione motivata dell'autorità competente che intende rilasciare l'autorizzazione conformemente all'articolo 55, paragrafo 5, terzo comma, del predetto regolamento, l'autorità deferente utilizza il modello di cui all'allegato VI, sezione 4, del presente regolamento. 2.   L'autorità deferente fornisce all'ESMA tutte le informazioni fornite dall'autorità competente a norma dell'articolo 55, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014, i pareri motivati forniti dalle autorità ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) n. 909/2014 e la decisione motivata emessa dall'autorità competente in conformità all'articolo 55, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) n. 909/2014. 3.   L'autorità deferente trasmette senza indebito ritardo una copia di tutte le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo alle autorità di cui all'articolo 55, paragrafo 4, lettere da a) ad e), del regolamento (UE) n. 909/2014.
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