Art. 14

Trasmissione di informazioni e richiesta di parere motivato

In vigore dal 11 nov 2016
Trasmissione di informazioni e richiesta di parere motivato 1.   L'autorità competente trasmette una richiesta di parere motivato di cui all'articolo 55, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 909/2014 alle autorità di cui all'articolo 55, paragrafo 4, lettere da a) ad e), di detto regolamento utilizzando il modello di cui all'allegato VI, sezione 1, del presente regolamento. 2.   Per ogni trasmissione di cui all'articolo 55, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014 e richiesta di cui al paragrafo 1 del presente articolo, immediatamente dopo il ricevimento ogni autorità di cui all'articolo 55, paragrafo 4, lettere da a) ad e), del regolamento (UE) n. 909/2014 conferma per e-mail all'autorità competente mittente di aver ricevuto le informazioni corrispondenti. 3.   In caso di mancata conferma del ricevimento conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, l'autorità competente contatta direttamente le autorità di cui all'articolo 55, paragrafo 4, lettere da a) ad e), del regolamento (UE) n. 909/2014, per accertarsi che queste ultime abbiano ricevuto le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
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