Art. 8
Monitoraggio e valutazione
In vigore dal 3 nov 2016
Monitoraggio e valutazione
1. Il monitoraggio, come stabilito all', del regolamento delegato (UE) 2017/40 si fonda sui dati da fornire in virtù degli obblighi in materia di gestione e controllo, tra i quali rientrano quelli previsti agli del presente regolamento.
Gli Stati membri notificano alla Commissione i risultati dell'esercizio di monitoraggio entro il 31 gennaio successivo alla fine dell'anno scolastico corrispondente.
2. Per ciascun periodo di sei anni interessato dalla strategia elaborata a norma dell'articolo 23, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1308/2013 gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione di valutazione contenente i risultati della valutazione di cui all' del regolamento delegato (UE) 2017/40 del periodo di attuazione relativo ai primi cinque anni scolastici entro il 1o marzo dell'anno successivo alla fine di tale periodo.
La prima relazione di valutazione è presentata il 1o marzo 2023 o anteriormente a tale data.
3. La Commissione pubblica i risultati dell'esercizio annuale di monitoraggio e le relazioni di valutazione degli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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