Art. 7

Riassegnazione degli aiuti dell'Unione

In vigore dal 3 nov 2016
Riassegnazione degli aiuti dell'Unione 1.   Sulla base degli importi di aiuti dell'Unione richiesti a norma dell' del presente regolamento, la Commissione riassegna le ripartizioni indicative non richieste o loro quote non richieste conformemente all', paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1370/2013. Non è concesso alcun importo supplementare a uno Stato membro per il gruppo di prodotti per i quali lo Stato membro in questione ha effettuato un trasferimento all'altro gruppo di prodotti a norma dell', paragrafo 1. Se uno Stato membro non presenta una domanda a norma dell', le ripartizioni indicative di detto Stato membro sono considerate non richieste. 2.   La Commissione ha la facoltà di ridistribuire le ripartizioni definitive non richieste o loro quote non richieste per l'anno scolastico in corso come notificato conformemente all', lettera b), fra quegli Stati membri che hanno notificato l'intenzione di utilizzare una quota maggiore della propria ripartizione definitiva. Non è concesso alcun importo supplementare a uno Stato membro per il gruppo di prodotti per i quali lo Stato membro in questione ha effettuato un trasferimento all'altro gruppo di prodotti a norma dell', paragrafo 2. La redistribuzione è effettuata nell'ambito della ripartizione per la Frutta e verdura nelle scuole o il Latte nelle scuole, in base alle ripartizioni indicative degli Stati membri richiedenti. Se del caso, gli importi non richiesti dagli Stati membri nella medesima ripartizione possono essere distribuiti agli Stati membri che hanno richiesto importi supplementari per l'altra ripartizione. 3.   L'importo delle ripartizioni definitive che può essere riassegnato a un altro Stato membro a norma del paragrafo 1 è basato sul livello di utilizzo da detto Stato membro della ripartizione definitiva degli aiuti dell'Unione nel precedente anno scolastico rispettivamente per la Frutta e verdura nelle scuole e il Latte nelle scuole. Tenendo in considerazione le dichiarazioni di spesa trasmesse alla Commissione entro il 31 dicembre precedente la domanda di aiuto a norma dell' del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (11), l'importo della ripartizione definitiva è calcolato come segue: a) se l'uso della ripartizione è inferiore o uguale al 50 %, non è concessa alcuna ripartizione supplementare; b) se l'uso della ripartizione è superiore al 50 % ma inferiore o uguale al 75 %, la ripartizione supplementare massima è limitata al 50 % della ripartizione indicativa; c) se l'uso della ripartizione è superiore al 75 %, la ripartizione supplementare massima non è limitata. Il calcolo descritto nel primo comma non si applica al calcolo delle ripartizioni definitive per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 nonché agli Stati membri che per la prima volta fanno domanda del programma destinato alle scuole o una delle sue componenti durante i prima due anni di attuazione.
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