Art. 27
Piani d'azione per gli organismi nocivi prioritari
In vigore dal 26 ott 2016
Piani d'azione per gli organismi nocivi prioritari
1. Quando la presenza di un organismo nocivo prioritario è confermata ufficialmente nel territorio di uno Stato membro conformemente all', l'autorità competente adotta immediatamente un piano («piano d'azione») recante le misure per l'eradicazione di tale organismo nocivo previste dagli , o per il suo contenimento di cui all', paragrafo 2, unitamente a un calendario di attuazione delle suddette misure.
Il piano d'azione comprende una descrizione della progettazione e dell'organizzazione delle indagini da svolgere e stabilisce il numero di esami visivi, campionamenti e prove di laboratorio da effettuare, nonché la metodologia da applicare per l'esame, il campionamento e le prove.
Il piano d'azione si basa sul pertinente piano d'emergenza ed è comunicato immediatamente dall'autorità competente agli operatori professionali interessati.
2. Su richiesta, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione e agli altri Stati membri i piani d'azione che ha adottato.
Storico versioni
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