Art. 27 · Piani d'azione per gli organismi nocivi prioritari

Art. 27

Piani d'azione per gli organismi nocivi prioritari

In vigore dal 26 ott 2016
Piani d'azione per gli organismi nocivi prioritari 1.   Quando la presenza di un organismo nocivo prioritario è confermata ufficialmente nel territorio di uno Stato membro conformemente all', l'autorità competente adotta immediatamente un piano («piano d'azione») recante le misure per l'eradicazione di tale organismo nocivo previste dagli , o per il suo contenimento di cui all', paragrafo 2, unitamente a un calendario di attuazione delle suddette misure. Il piano d'azione comprende una descrizione della progettazione e dell'organizzazione delle indagini da svolgere e stabilisce il numero di esami visivi, campionamenti e prove di laboratorio da effettuare, nonché la metodologia da applicare per l'esame, il campionamento e le prove. Il piano d'azione si basa sul pertinente piano d'emergenza ed è comunicato immediatamente dall'autorità competente agli operatori professionali interessati. 2.   Su richiesta, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione e agli altri Stati membri i piani d'azione che ha adottato.
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