Art. 6

Norme di valutazione

In vigore dal 24 ott 2016
Norme di valutazione 1.   Quando effettuano la valutazione di cui all', paragrafo 1, le autorità competenti valutano la conformità degli enti alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 se gli enti hanno esercitato la possibilità, concessa dall', paragrafo 2, di detto regolamento di esecuzione, di comunicare un numero ridotto di informazioni ai sensi di detto regolamento. A tal fine le autorità competenti confermano la logica e la giustificazione della presentazione di informazioni in misura ridotta da parte di tali enti a norma di detto regolamento di esecuzione. 2.   Quando effettuano la valutazione di cui all', paragrafo 1, le autorità competenti indagano i motivi della sottovalutazione significativa e sistematica e della diversità alta o bassa dei requisiti di fondi propri di cui a detto paragrafo nei modi seguenti: a) per le valutazioni relative a metodi per il rischio di credito, applicando le norme di cui agli ; b) per le valutazioni relative a metodi per il rischio di mercato, applicando le norme di cui agli articoli da 9 a 11.
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