Art. 3
Quadro generale
In vigore dal 24 ott 2016
Quadro generale
1. Quando effettuano la valutazione di cui all'articolo 78, paragrafo 3, primo comma della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti individuano i metodi interni per i quali è necessaria una valutazione specifica in modo proporzionato alla natura, alla scala e alla complessità dei rischi inerenti al modello aziendale e alla rilevanza per l'ente dei portafogli compresi nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 in relazione al profilo di rischio dell'ente. Esse tengono anche presente l'analisi fornita nella relazione dell'ABE di cui all'articolo 78, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2013/36/UE nei modi seguenti:
a)
i valori ottenuti mediante modellizzazione che sono considerati estremi nella relazione dell'ABE sono trattati come indicazioni di differenze significative dei requisiti di fondi propri ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2013/36/UE;
b)
i valori ottenuti mediante modellizzazione e la deviazione standard di tali valori per le esposizioni nello stesso portafoglio di riferimento o in portafogli di riferimento simili individuati nella relazione dell'ABE sono trattati come indicazioni preliminari di differenze significative e di diversità alta o bassa, secondo i casi, dei requisiti di fondi propri ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2013/36/UE;
c)
le differenze potenziali calcolate in conformità all' del presente regolamento sono trattate come indicazioni preliminari di una sottovalutazione significativa e sistematica dei requisiti di fondi propri ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2013/36/UE;
d)
le differenze potenziali tra i parametri di rischio stimati, comunicati dagli enti a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070, e i parametri di rischio osservati storicamente («andamenti storici») comunicati dagli enti a norma di detto regolamento di esecuzione sono trattate come indicazioni preliminari di differenze significative dei requisiti di fondi propri ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2013/36/UE;
e)
le differenze potenziali tra i requisiti di fondi propri per il rischio di credito, come comunicati dagli enti ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 e i requisiti di fondi propri per il rischio di credito ottenuti dagli enti utilizzando gli andamenti storici in conformità a detto regolamento di esecuzione, o calcolati dall'ABE nella propria relazione di cui all'articolo 78, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2013/36/UE, sono trattate come indicazioni preliminari di una sottovalutazione significativa e sistematica dei requisiti di fondi propri ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2013/36/UE. Nell'utilizzare la relazione fornita dall'ABE, le autorità competenti possono tenere presenti le possibili limitazioni dei dati e rispecchiarle nella propria valutazione ove lo ritengano opportuno.
2. Quando effettuano la valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti applicano le norme di valutazione di cui agli articoli da 6 a 11.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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