Art. 2

Procedure per la condivisione delle informazioni con altre autorità competenti e con l'ABE

In vigore dal 24 ott 2016
Procedure per la condivisione delle informazioni con altre autorità competenti e con l'ABE Nel condividere le valutazioni svolte a norma dell'articolo 78, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti forniscono le informazioni seguenti: a) le conclusioni e le motivazioni della valutazione, in base all'applicazione delle norme di valutazione di cui agli articoli da 3 a 11; b) le proprie opinioni sul livello di sottovalutazione potenziale dei requisiti di fondi propri derivante dai metodi interni utilizzati dagli enti.
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Procedure per la condivisione delle informazioni con altre autorità competenti e con l'ABE (Art. 2 Regolamento (UE) 2017/180) — Testo vigente | Portale Normativo