Art. 3

Determinazione della sufficienza del numero di rating del credito disponibili

In vigore dal 7 ott 2016
Determinazione della sufficienza del numero di rating del credito disponibili 1.   Ai fini del calcolo del tasso di default di breve termine, il numero di elementi cui è stata assegnata la stessa categoria di rating dall'ECAI per la quale l'associazione è in corso di determinazione è considerato sufficiente se gli elementi soddisfano tutti i seguenti requisiti: a) sono sufficienti per quanto riguarda il profilo di rischio percepito della categoria di rating, considerando come indicatore il numero di elementi corrispondente all'inverso del parametro di riferimento del tasso di default di lungo termine associato alla categoria di rating di cui all', lettera a); b) sono rappresentativi dell'insieme più recente di elementi cui è assegnata la stessa categoria di rating. 2.   Ai fini del calcolo del tasso di default di lungo termine, il numero di elementi cui è stata assegnata la stessa categoria di rating dalla ECAI oggetto della determinazione dell'associazione è considerato sufficiente se sono disponibili almeno i 10 tassi di default di breve termine più recenti di cui al paragrafo 1.
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