Art. 2
In vigore dal 3 ott 2016
1. Le relazioni di valutazione di cui all'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 514/2014 si conformano al modello che sarà elaborato dalla Commissione, che comprenderà i quesiti di valutazione previsti dagli allegati I e II del presente regolamento.
2. Le relazioni di valutazione utilizzano gli indicatori di cui agli allegati III e IV. La Commissione esplicita la definizione, la fonte e i dati di riferimento degli indicatori elencati negli allegati III e IV nel documento che fornisce gli orientamenti sulle modalità di svolgimento delle valutazioni di cui all'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 514/2014.
3. Gli Stati membri trasmettono le relazioni di valutazione mediante il sistema di scambio elettronico di dati («SFC 2014») istituito dall' del regolamento di esecuzione (UE) n. 802/2014 della Commissione (5).
4. A norma dell'articolo 12, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 514/2014, l'autorità responsabile consulta il comitato di sorveglianza in merito alle relazioni annuali di esecuzione e al seguito da dare alle conclusioni e alle raccomandazioni formulate nelle relazioni di valutazione prima di presentare i documenti alla Commissione.
Storico versioni
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