Art. 1
In vigore dal 3 ott 2016
Ciascuno Stato membro designa, all'interno dell'autorità responsabile, un coordinatore incaricato del monitoraggio e della valutazione e ne definisce i compiti.
I coordinatori del monitoraggio e della valutazione, mediante una rete di collegamenti facilitati dalla Commissione:
a)
scambiano esperienze sulle migliori prassi in materia di monitoraggio e valutazione;
b)
contribuiscono all'attuazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione istituito dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 514/2014 e integrato dal presente regolamento;
c)
agevolano la valutazione dell'attuazione dei programmi nazionali prevista dagli articoli 56 e 57 del regolamento (UE) n. 514/2014 e integrata dal presente regolamento;
d)
collaborano con la Commissione per elaborare un documento che fornisca gli orientamenti sulla valutazione di cui all'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 514/2014.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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