Art. 1

In vigore dal 3 ott 2016
Ciascuno Stato membro designa, all'interno dell'autorità responsabile, un coordinatore incaricato del monitoraggio e della valutazione e ne definisce i compiti. I coordinatori del monitoraggio e della valutazione, mediante una rete di collegamenti facilitati dalla Commissione: a) scambiano esperienze sulle migliori prassi in materia di monitoraggio e valutazione; b) contribuiscono all'attuazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione istituito dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 514/2014 e integrato dal presente regolamento; c) agevolano la valutazione dell'attuazione dei programmi nazionali prevista dagli articoli 56 e 57 del regolamento (UE) n. 514/2014 e integrata dal presente regolamento; d) collaborano con la Commissione per elaborare un documento che fornisca gli orientamenti sulla valutazione di cui all'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 514/2014.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2017:207:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo