Art. 36

Disposizioni generali per la nomina dei diritti di trasmissione fisica

In vigore dal 26 set 2016
Disposizioni generali per la nomina dei diritti di trasmissione fisica 1.   Qualora i TSO emettano e applichino diritti di trasmissione fisica su confini fra zone di offerta, essi consentono ai detentori di diritti di trasmissione fisica e/o alle loro controparti di nominare i rispettivi programmi di scambio di energia elettrica. I detentori dei diritti di trasmissione fisica possono autorizzare terze parti ammesse a nominare i rispettivi programmi di scambio di energia elettrica in loro vece in linea con le regole sulla nomina di cui al paragrafo 3. 2.   Entro e non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento i TSO che rilasciano diritti di trasmissione fisica su un confine fra zone di offerta presentano alle competenti autorità di regolamentazione, per approvazione, una proposta di regole sulla nomina dei programmi di scambio di energia elettrica fra zone di offerta. La proposta è subordinata a una consultazione conformemente all'. Le regole sulla nomina contengono almeno le seguenti informazioni: a) il diritto di un detentore di diritti di trasmissione fisica a nominare programmi di scambio di energia elettrica; b) i requisiti tecnici minimi da nominare; c) la descrizione della procedura di nomina; d) i tempi di nomina; e) il formato della nomina e della comunicazione. 3.   I TSO armonizzano progressivamente le regole sulla nomina su tutti i confini fra zone di offerta cui sono applicati diritti di trasmissione fisica. 4.   I detentori di diritti di trasmissione fisica, se del caso le loro controparti o una terza parte autorizzata che agisce per loro conto nominano in tutto o in parte i loro diritti di trasmissione fisica tra zone di offerta nel rispetto delle regole sulla nomina. 5.   Qualora nel processo di allocazione della capacità del giorno prima siano stati inclusi vincoli di allocazione sulle interconnessioni tra zone di offerta, in conformità all', paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/1222, essi sono presi in considerazione nella proposta di regole sulla nomina di cui al paragrafo 2.
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Disposizioni generali per la nomina dei diritti di trasmissione fisica (Art. 36 Regolamento (UE) 2016/1719) — Testo vigente | Portale Normativo