Art. 34
Diritti di trasmissione finanziari — obbligazione
In vigore dal 26 set 2016
Diritti di trasmissione finanziari — obbligazione
1. I detentori di FTR — obbligazione possono ricevere o devono versare la remunerazione finanziaria a norma dell'.
2. L'attuazione dei FTR — obbligazione è soggetta all'applicazione del price coupling del giorno prima conformemente agli articoli da 38 a 50 del regolamento (UE) 2015/1222.
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