Art. 34

Diritti di trasmissione finanziari — obbligazione

In vigore dal 26 set 2016
Diritti di trasmissione finanziari — obbligazione 1.   I detentori di FTR — obbligazione possono ricevere o devono versare la remunerazione finanziaria a norma dell'. 2.   L'attuazione dei FTR — obbligazione è soggetta all'applicazione del price coupling del giorno prima conformemente agli articoli da 38 a 50 del regolamento (UE) 2015/1222.
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Diritti di trasmissione finanziari — obbligazione (Art. 34 Regolamento (UE) 2016/1719) — Testo vigente | Portale Normativo