Art. 2

Definizioni

In vigore dal 26 set 2016
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all' del regolamento (CE) n. 714/2009, all' del regolamento (UE) 2015/1222, all' del regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione (4), nonché all' della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Si applicano, inoltre, le seguenti definizioni: 1)   «allocazione di capacità a termine»: l'assegnazione di capacità interzonale a lungo termine mediante un'asta che precede l'orizzonte temporale del giorno prima; 2)   «diritto di trasmissione a lungo termine»: un diritto di trasmissione fisica o un FTR — opzione o un FTR — obbligazione acquisiti mediante allocazione di capacità a termine; 3)   «regole di allocazione»: le regole di allocazione della capacità a termine applicate dalla piattaforma unica di allocazione; 4)   «piattaforma unica di allocazione»: la piattaforma europea istituita da tutti i TSO per l'allocazione di capacità a termine; 5)   «asta»: procedura con cui la capacità interzonale a lungo termine è offerta e allocata agli operatori del mercato che presentano offerte; 6)   «UIOSI»: il principio in base al quale la capacità interzonale sottostante ai diritti di trasmissione fisica acquistati e non nominati è automaticamente resa disponibile per l'allocazione della capacità del giorno prima e in base al quale il detentore di detti diritti di trasmissione fisica riceve una remunerazione dai TSO. 7)   «nomina»: la notifica dell'uso della capacità interzonale a lungo termine da parte di un detentore di diritti di trasmissione fisica e della sua controparte, o di una terza parte autorizzata, ai rispettivi TSO; 8)   «regole sulla nomina»: le regole in merito alla notifica dell'uso della capacità interzonale a lungo termine da parte di un detentore di diritti di trasmissione fisica e della sua controparte, o di una terza parte autorizzata, ai rispettivi TSO; 9)   «spread di mercato»: la differenza tra i prezzi orari del giorno prima delle due zone di offerta interessate per lo stesso orizzonte temporale in una direzione specifica; 10)   «regole di compensazione»: le regole in base alle quali ogni TSO responsabile del confine fra zone di offerta, dove sono stati allocati diritti di trasmissione a lungo termine, compensa i detentori di diritti di trasmissione per la riduzione dei diritti di trasmissione a lungo termine da essi detenuti.
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Definizioni (Art. 2 Regolamento (UE) 2016/1719) — Testo vigente | Portale Normativo