Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 26 set 2016
Oggetto e ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate sull'allocazione della capacità interzonale nei mercati a termine, sull'istituzione di una metodologia comune per determinare la capacità interzonale a lungo termine, sull'istituzione di una piattaforma unica di allocazione a livello europeo per offrire diritti di trasmissione a lungo termine e sulla possibilità di restituire diritti di trasmissione a lungo termine per successiva allocazione di capacità a termine o di trasferirli tra operatori del mercato. 2.   Il presente regolamento si applica a tutti i sistemi di trasmissione e a tutte le interconnessioni nell'Unione, fatta eccezione per i sistemi di trasmissione insulari non connessi ad altri sistemi di trasmissione mediante interconnettori. 3.   Negli Stati membri in cui sono presenti più TSO, il presente regolamento si applica a tutti i TSO operanti in quello Stato membro. Se un TSO non svolge una funzione connessa a uno o più obblighi derivanti dal presente regolamento, gli Stati membri possono disporre che la responsabilità di rispettare tali obblighi sia attribuita a uno o più TSO specifici diversi. 4.   La piattaforma unica di allocazione può essere aperta ai gestori di mercato e ai TSO che operano in Svizzera, a condizione che la legge nazionale di tale paese attui le principali disposizioni della legislazione dell'UE relativa al mercato dell'energia elettrica e che esista un accordo intergovernativo di cooperazione in materia fra l'UE e la Svizzera. 5.   Subordinatamente al soddisfacimento delle condizioni di cui al paragrafo 4, la partecipazione della Svizzera alla piattaforma unica di allocazione è decisa dalla Commissione sulla base di un parere dell'Agenzia. I diritti e le responsabilità dei TSO svizzeri partecipanti alla piattaforma unica di allocazione devono coerenti con i diritti e le responsabilità dei TSO attivi nell'Unione onde consentire un buon funzionamento dell'allocazione dei diritti di trasmissione a lungo termine attuata a livello unionale e condizioni di parità per tutte le parti interessate.
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Oggetto e ambito di applicazione (Art. 1 Regolamento (UE) 2016/1719) — Testo vigente | Portale Normativo