Art. 11

Valutazione dei rischi a cura del verificatore

In vigore dal 22 set 2016
Valutazione dei rischi a cura del verificatore 1.   Oltre agli elementi di cui all', paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2015/757, il verificatore individua e analizza i seguenti rischi: a) i rischi intrinseci; b) i rischi di controllo; c) i rischi di non individuazione. 2.   Il verificatore prende in considerazione i settori a rischio maggiore di verifica e almeno i seguenti elementi: i dati delle tratte, il consumo di carburante, le emissioni di CO2, la distanza percorsa, il tempo trascorso in mare, il carico trasportato e le aggregazioni di dati nella relazione sulle emissioni. 3.   Nell'individuare e analizzare gli elementi di cui al paragrafo 2, il verificatore considera l'esistenza, la completezza, l'accuratezza, la coerenza, la trasparenza e la pertinenza delle informazioni comunicate. 4.   Se del caso, il verificatore rivede la valutazione dei rischi e modifica o ripete le necessarie attività di verifica in funzione delle informazioni ottenute nel corso della verifica.
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