Art. 10

Informazioni da fornire a cura delle società

In vigore dal 22 set 2016
Informazioni da fornire a cura delle società 1.   Prima dell'inizio della verifica della relazione sulle emissioni, la società fornisce al verificatore i seguenti elementi d'informazione: a) l'elenco delle tratte effettuate dalla nave in questione durante il periodo di riferimento ai sensi dell' del regolamento (UE) 2015/757; b) una copia della relazione sulle emissioni dell'anno precedente, se del caso, qualora il verificatore non l'abbia sottoposta a verifica; c) una copia del o dei piani di monitoraggio applicati, corredati da elementi attestanti le conclusioni in esito alla valutazione svolta da un verificatore accreditato, se del caso. 2.   Dopo che il verificatore ha individuato la o le sezioni specifiche oppure il o i documenti ritenuti rilevanti ai fini della verifica, le società forniscono anche i seguenti elementi d'informazione: a) copie del giornale ufficiale di bordo e del registro ufficiale degli oli minerali (se documenti distinti) della nave; b) copie dei documenti relativi al bunkeraggio; c) copie dei documenti contenenti informazioni sul numero di passeggeri e sulla quantità di carico trasportati, sulla distanza percorsa e sul tempo trascorso in mare per le tratte effettuate dalla nave durante il periodo di riferimento. 3.   Inoltre, e se applicabile secondo il metodo di monitoraggio utilizzato, il verificatore può chiedere alla società di fornire: a) una panoramica dell'ambiente informatico in cui consti il flusso dei dati per la nave in questione; b) elementi comprovanti la manutenzione e l'accuratezza/incertezza delle apparecchiature di misurazione/flussimetri (ad esempio certificati di taratura); c) un estratto dei dati d'attività sul consumo di carburante ricavati dai flussimetri; d) copie di elementi comprovanti le letture dei livelli di carburante nei serbatoi; e) un estratto dei dati di attività ricavati dai sistemi di misurazione diretta delle emissioni; f) qualsiasi altra informazione utile alla verifica della relazione sulle emissioni. 4.   In caso di cambiamento di società, le società interessate esercitano la dovuta diligenza per fornire al verificatore i suddetti documenti o elementi d'informazione relativi alle tratte effettuate sotto la loro responsabilità. 5.   Le società conservano le suddette informazioni per i periodi stabiliti ai sensi della convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (convenzione MARPOL) e la convenzione internazionale del 1988 per la salvaguardia della vita umana in mare (convenzione SOLAS). In attesa del rilascio del documento di conformità a norma dell' del regolamento (UE) 2015/757, il verificatore può chiedere qualsiasi informazione tra quelle di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.
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