Art. 1
In vigore dal 20 set 2016
1. Per la campagna di commercializzazione 2016/2017, il limite quantitativo di cui all'articolo 139, paragrafo 1, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è di 650 000 tonnellate per le esportazioni senza restituzione di zucchero bianco fuori quota del codice NC 1701 99.
2. Sono consentite esportazioni entro il limite quantitativo di cui al paragrafo 1 per tutte le destinazioni, eccetto le seguenti:
a)
paesi terzi: Albania, Andorra, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Kosovo (3), Liechtenstein, Montenegro, San Marino e Serbia;
b)
territori degli Stati membri dell'Unione europea che non fanno parte del territorio doganale dell'Unione: Isole Fær Øer, Groenlandia, Isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e di Campione d'Italia e zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;
c)
territori europei le cui relazioni esterne sono di competenza di uno Stato membro e che non fanno parte del territorio doganale dell'Unione: Gibilterra.
Storico versioni
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