Art. 1

Art. 1

In vigore dal 20 set 2016
1.   Per la campagna di commercializzazione 2016/2017, il limite quantitativo di cui all'articolo 139, paragrafo 1, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è di 650 000 tonnellate per le esportazioni senza restituzione di zucchero bianco fuori quota del codice NC 1701 99. 2.   Sono consentite esportazioni entro il limite quantitativo di cui al paragrafo 1 per tutte le destinazioni, eccetto le seguenti: a) paesi terzi: Albania, Andorra, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Kosovo (3), Liechtenstein, Montenegro, San Marino e Serbia; b) territori degli Stati membri dell'Unione europea che non fanno parte del territorio doganale dell'Unione: Isole Fær Øer, Groenlandia, Isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e di Campione d'Italia e zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo; c) territori europei le cui relazioni esterne sono di competenza di uno Stato membro e che non fanno parte del territorio doganale dell'Unione: Gibilterra.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2016:1713:oj#art-1