Art. 16
Catture accessorie
In vigore dal 14 set 2016
Catture accessorie
1. Ciascuno stato membro prevede le catture accessorie di tonno rosso nell'ambito del proprio contingente e ne informa la Commissione al momento della trasmissione del proprio piano di pesca. Tale previsione assicura che siano detratti dal proprio contingente tutti gli esemplari morti.
2. Le navi da pesca dell'Unione che non praticano la pesca attiva del tonno rosso provvedono affinché le catture accessorie di tonno rosso non superino, in qualsiasi momento a seguito di un'operazione di pesca, il 5 % delle catture totali presenti a bordo in peso o numero di pesci. Il calcolo della suddetta percentuale in base al numero di pesci si applica unicamente nel caso del tonno e delle specie affini gestite dall'ICCAT. Ciascuno Stato membro detrae dal proprio contingente tutti gli esemplari morti presenti nelle catture accessorie.
3. Per gli Stati membri che non dispongono di un contingente di tonno rosso, le catture accessorie in questione sono detratte dal contingente specifico dell'Unione per le catture accessorie di tonno rosso stabilito in conformità del TFUE e dell' del regolamento (UE) n. 1380/2013.
4. La cattura di tonno rosso deve essere evitata in caso di esaurimento del contingente assegnato allo Stato membro della nave da pesca o della tonnara interessata. Gli esemplari morti di tonno rosso devono essere sbarcati interi e non trasformati e formano oggetto di confisca e di opportune misure di follow-up. Conformemente all', ciascuno Stato membro fornisce ogni anno alla Commissione le informazioni relative al quantitativo di esemplari morti di tonno rosso alla Commissione, che ne informa il segretariato dell'ICCAT.
5. Le procedure di cui agli si applicano alle catture accessorie.
Storico versioni
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