Art. 10
Piani di gestione dell'allevamento
In vigore dal 14 set 2016
Piani di gestione dell'allevamento
1. Il piano di gestione dell'allevamento annuale presentato da ciascuno Stato membro è conforme alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso di ciascuno Stato membro e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare sono determinati in conformità del TFUE e dell' del regolamento (UE) n. 1380/2013.
3. La capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso di uno Stato membro è limitata alla capacità di allevamento e di ingrasso del tonno rosso di cui dispongono le aziende di tale Stato membro che figuravano nel registro ICCAT degli impianti di allevamento o che erano autorizzate e dichiarate all'ICCAT al 1o luglio 2008.
4. Il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che può essere immesso nelle aziende di uno Stato membro è limitato al quantitativo immesso registrato presso l'ICCAT dalle aziende di tale Stato membro negli anni 2005, 2006, 2007 o 2008.
5. Ciascuno Stato membro assegna alle proprie aziende un quantitativo annuo massimo di catture di tonno rosso selvatico nei limiti del quantitativo massimo di cui al paragrafo 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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