Art. 9
Dovere di leale collaborazione
In vigore dal 14 set 2016
Dovere di leale collaborazione
L'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere e ai rimpatri, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera, hanno il dovere di collaborare lealmente e l'obbligo di scambiarsi informazioni.
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