Art. 10

Obbligo di scambio di informazioni

In vigore dal 14 set 2016
Obbligo di scambio di informazioni Per svolgere i compiti conferiti loro dal presente regolamento, in particolare per monitorare i flussi migratori verso l'Unione e al suo interno, nonché per effettuare analisi del rischio e valutazioni della vulnerabilità, l'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere e ai rimpatri, comprese le guardie costiere, nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera, condividono, a norma del presente regolamento e di altra pertinente normativa dell'Unione e nazionale in materia di scambio di informazioni, tutte le informazioni necessarie in modo tempestivo e accurato.
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Obbligo di scambio di informazioni (Art. 10 Regolamento (UE) 2016/1624) — Testo vigente | Portale Normativo