Art. 81

Valutazione

In vigore dal 14 set 2016
Valutazione 1.   Entro il 7 ottobre 2019, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione richiede una valutazione esterna indipendente per esaminare, in particolare: a) i risultati conseguiti dall'Agenzia in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti; b) l'incidenza, l'efficacia e l'efficienza dell'Agenzia e delle sue prassi di lavoro in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti; c) l'attuazione della cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera; d) l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Agenzia; e) le implicazioni finanziarie di tali modifiche. La valutazione comporta un'analisi specifica del modo in cui sono stati osservati la Carta dei diritti fondamentali e il pertinente diritto dell'Unione nell'applicazione del presente regolamento. 2.   La Commissione trasmette la relazione di valutazione, corredata delle proprie conclusioni al riguardo, al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione può formulare raccomandazioni alla Commissione in merito a modifiche del presente regolamento. La relazione di valutazione e le conclusioni sulla relazione sono rese pubbliche.
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