Art. 81
Valutazione
In vigore dal 14 set 2016
Valutazione
1. Entro il 7 ottobre 2019, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione richiede una valutazione esterna indipendente per esaminare, in particolare:
a)
i risultati conseguiti dall'Agenzia in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti;
b)
l'incidenza, l'efficacia e l'efficienza dell'Agenzia e delle sue prassi di lavoro in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti;
c)
l'attuazione della cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera;
d)
l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Agenzia;
e)
le implicazioni finanziarie di tali modifiche.
La valutazione comporta un'analisi specifica del modo in cui sono stati osservati la Carta dei diritti fondamentali e il pertinente diritto dell'Unione nell'applicazione del presente regolamento.
2. La Commissione trasmette la relazione di valutazione, corredata delle proprie conclusioni al riguardo, al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione può formulare raccomandazioni alla Commissione in merito a modifiche del presente regolamento. La relazione di valutazione e le conclusioni sulla relazione sono rese pubbliche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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