Art. 70
Forum consultivo
In vigore dal 14 set 2016
Forum consultivo
1. L'Agenzia istituisce un forum consultivo che assiste il direttore esecutivo e il consiglio di amministrazione in questioni legate ai diritti fondamentali fornendo loro una consulenza indipendente.
2. L'Agenzia invita l'EASO, l'Agenzia per i diritti fondamentali dell'Unione europea, l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati e altre pertinenti organizzazioni a partecipare al forum consultivo. Su proposta del direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione decide in merito alla composizione del forum consultivo e alle modalità di trasmissione delle informazioni allo stesso. Il forum consultivo definisce i propri metodi di lavoro e stabilisce il proprio programma di lavoro previa consultazione del consiglio di amministrazione e del direttore esecutivo.
3. Il forum consultivo è consultato sull'ulteriore sviluppo e attuazione della strategia in materia di diritti fondamentali, sull'istituzione del meccanismo di denuncia, sui codici di condotta e sul programma comune di base per la formazione.
4. Il forum consultivo prepara una relazione annuale sulle sue attività. Tale relazione è resa pubblica.
5. Fermi restando i compiti del responsabile dei diritti fondamentali, il forum consultivo dispone di un accesso effettivo a tutte le informazioni riguardanti il rispetto dei diritti fondamentali, anche mediante visite in loco effettuate durante le operazioni congiunte o gli interventi rapidi alle frontiere con l'accordo dello Stato membro ospitante nonché presso i punti di crisi o durante le operazioni di rimpatrio e gli interventi di rimpatrio.
Storico versioni
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