Art. 69

Nomina del direttore esecutivo e del vicedirettore esecutivo

In vigore dal 14 set 2016
Nomina del direttore esecutivo e del vicedirettore esecutivo 1.   La Commissione propone almeno tre candidati per il posto di direttore esecutivo sulla base di un elenco, successivamente alla pubblicazione del posto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e se del caso sulla stampa o su siti Internet. 2.   Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione sulla base del merito e della provata competenza di alto livello in materia amministrativa e gestionale, inclusa un'estesa e pertinente esperienza professionale in materia di gestione delle frontiere esterne e di rimpatri. Prima della nomina, i candidati proposti dalla Commissione sono invitati a rendere una dichiarazione dinanzi alla commissione o alle commissioni competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tali commissioni. A seguito di tale dichiarazione il Parlamento europeo adotta un parere nel quale espone la sua opinione e può esprimere una preferenza per un candidato. Il consiglio di amministrazione nomina il direttore esecutivo tenendo conto di tale opinione. Il consiglio di amministrazione delibera alla maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto di voto. Se il consiglio di amministrazione decide di nominare un candidato diverso da quello per il quale il Parlamento europeo aveva espresso una preferenza, informa per iscritto il Parlamento europeo e il Consiglio del modo in cui è stato tenuto conto del parere del Parlamento europeo. Il consiglio di amministrazione, agendo su proposta della Commissione, ha potere di revoca del direttore esecutivo. 3.   Il direttore esecutivo è affiancato da un vicedirettore esecutivo. In caso di assenza o indisponibilità del direttore esecutivo, il vicedirettore esecutivo ne fa le veci. 4.   Il vicedirettore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore esecutivo. È nominato sulla base del merito e della adeguata competenza in materia amministrativa e gestionale, compresa una pertinente esperienza professionale in materia di gestione delle frontiere esterne e di rimpatri. Il direttore esecutivo propone almeno tre candidati per il posto di vicedirettore esecutivo. Il consiglio d'amministrazione delibera alla maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto di voto. Il consiglio di amministrazione ha il potere di revocare il vicedirettore esecutivo secondo la procedura di cui al primo comma. 5.   La durata del mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Entro la fine di tale periodo, la Commissione effettua una valutazione che tiene conto dei risultati ottenuti dal direttore esecutivo, nonché dei compiti e delle sfide futuri dell'Agenzia. 6.   Agendo su proposta della Commissione, la quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 5, il consiglio di amministrazione può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta, per un periodo della durata massima di cinque anni. 7.   Il mandato del vicedirettore esecutivo è di cinque anni. Esso può essere prorogato dal consiglio d'amministrazione una sola volta, per un periodo della durata massima di cinque anni.
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