Art. 63
Composizione del consiglio di amministrazione
In vigore dal 14 set 2016
Composizione del consiglio di amministrazione
1. Fatto salvo il paragrafo 3, il consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro e di due rappresentanti della Commissione, tutti aventi diritto di voto. A tal fine ogni Stato membro nomina un membro del consiglio di amministrazione e un supplente per rappresentarlo in caso di assenza. La Commissione nomina due membri e i relativi supplenti. La durata del mandato è di quattro anni. Il mandato è rinnovabile.
2. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati in base al loro grado di esperienza e alle loro competenze di alto livello nel settore della cooperazione operativa in materia di gestione delle frontiere e di rimpatrio e alle loro pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio. Gli Stati membri e la Commissione hanno l'obiettivo di conseguire una rappresentanza di genere equilibrata nel consiglio di amministrazione.
3. I paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen prendono parte alle attività dell'Agenzia. Ciascuno di essi ha un rappresentante e il relativo supplente nel consiglio di amministrazione. Si applicano gli accordi elaborati in base alle pertinenti disposizioni dei rispettivi accordi di associazione, che precisano la natura, la portata e le modalità particolareggiate della partecipazione di tali paesi al lavoro dell'Agenzia, comprese disposizioni sui contributi finanziari e sul personale.
Storico versioni
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